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Avvalersi di un amministratore di sostegno

Descrizione

Avvalersi di un amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.

Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato al tribunale, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado affini entro il secondo grado; o dal servizio sociale professionale, nei casi in cui sia assente la rete familiare.

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. 

Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.

La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente per territorio.

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